La valutazione ambientale strategica (V.A.S) riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Si tratta di un processo sistematico che valuta le conseguenze a livello ambientale delle azioni proposte in modo che siano incluse, al pari delle considerazioni di carattere economico e sociale, nel processo decisionale di approvazione dei piani sin dalle prime fasi.
La VAS è stata introdotta dalla direttiva comunitaria n. 2001/42/CE, recante la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 152/06.
In tale decreto la VAS è definita come il “il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio” (art. 5, comma 1, lett. a).
Tale processo interviene, quindi, a monte, prima dell’adozione del piano o programma attraverso un confronto tra le autorità competenti in materia ambientale ed i cittadini interessati sulle grandi opzioni strategiche in modo da considerare anche esigenze che non sono strettamente comprese nel piano o programma.
Differenza con la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Pur avendo lo stesso obiettivo di individuare in via preventiva i possibili impatti di un intervento, la VAS si inserisce nel processo decisionale in una fase precedente rispetto alla VIA che riguarda i singoli progetti, e quindi, in una fase in cui è possibile effettuare modifiche su ampia scala conformemente ai criteri di sostenibilità ambientale.
La VIA si effettua in una momento successivo ed è finalizzata a valutare in sede progettuale gli effetti determinati dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale.
L’AIA invece incide specificamente sugli aspetti gestionali dell’impianto trattandosi di un’autorizzazione all’esercizio.
La documentazione e le conclusioni della VAS dovranno essere tenute in considerazione nella redazione ed approvazione dei progetti e della VIA.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, la VAS viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. n. 152/06;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
Con riferimento alla lett. a) di cui sopra che contempla sostanzialmente la VAS per i progetti subordinati a VIA di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. n. 152/06, occorre tener presente che con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015 (“Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA”) sono stati integrati i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie (es superficie, capacità produttiva, potenza) che determinano l’assoggettabilità a VIA dei relativi progetti.
L’applicazione di tali criteri comporta una riduzione percentuale delle soglie dimensionali con conseguente estensione dei progetti sottoposti a VIA e quindi di piani e programmi sottoposti a VAS.
Verifica di assoggettabilità a VAS
Per i piani e i programmi di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, attraverso la procedura della Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.
Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 152/06:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
Le procedure di VAS si svolgono attraverso l’azione coordinata di due organi:
- l’Autorità procedente (art. 5, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 152/06) che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/06, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- e l’Autorità competente che adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del citato decreto ed elabora il parere motivato nel caso di VAS (art. 5, comma 1, lett.p), del D.Lgs. n. 152/06)
Ai sensi dell’art. 241 della legge della Regione Umbria n. 1/2015 l’Autorità competente è individuata nei comuni per i piani comunali e loro varianti, i quali possono affidare le relative funzioni a forme associative dei comuni o alla provincia o alla Regione.
Nel Comune di Perugia (D.G.C. n. 198/2014), le procedure di VAS sono attribuite a:
l’U.O. Urbanistica e Valorizzazione del Territorio in qualità di Autorità procedente:
Area Governo e Territorio e Smart City
U.O Urbanistica e valorizzazione del Territorio Responsabile del Procedimento: Arch. Franco Marini
Palazzo Grossi - Piazza Morlacchi, 23 Perugia
Telefono 075 577 4300
PEC: comune.perugia@postacert.umbria.it
Apertura al pubblico: da Lunedì e Venerdì 09:30–13:00 il Mercoledì orario 15:30-17:00
ufficio di supporto per gli aspetti ambientali:
U.O Ambiente e Energia
Strada S.Lucia, 2 - Pian di Massiano-Perugia
Referenti: G.Antonini; C.Carbone
Telefono 075 577 4107- 075 577 4345
Responsabile del procedimento: Ing. Vincento Tintori
PEC: comune.perugia@postacert.umbria.it
Apertura al pubblico: da Lunedì e Venerdì 09:30–13:00 il Mercoledì orario 15:30-17:00
L’Italia in attuazione della direttiva comunitaria n. 2001/42/CE, ha emanato:
- il D.Lgs. del 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
-D.M. 30/03/2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
La Regione Umbria ha disciplinato i procedimenti di V.A.S. e di verifica di assoggettabilità a V.A.S. con leggi e deliberazioni:
-L.R. 16/02/2010, n. 12. "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
-Delib.G.R. 13/05/2013, n. 423. Specificazioni tecniche e procedurali allegato A (parte integrante sostanziale alla D.G.R 861/2011)
-L.R. 1/2015 Titolo VII Capo III
La VAS è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, lo svolgimento delle seguenti fasi:
a) verifica di assoggettabilità;
b) elaborazione del rapporto ambientale;
c) consultazioni;
d) valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
e) decisione;
f) informazione sulla decisione;
g) monitoraggio.
Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla suddetta lett. a) avviene secondo le seguenti fasi:
a) trasmissione di un rapporto preliminare dell’autorità procedente all'autorità competente;
b) richiesta e acquisizione del parere dei soggetti competenti in materia ambientale individuati da ambedue le autorità;
c) verifica dell'autorità competente sulla possibilità di impatti significativi sull'ambiente del piano o programma;
d) provvedimento dell'autorità competente di verifica che assoggetta o esclude il piano o il programma alla VAS;
e) pubblicazione del provvedimento nel sito web dell'autorità competente.
90 giorni
Area Governo del Territorio e Smart City
UNITÀ OPERATIVA URBANISTICA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Responsabile del Procedimento: Arch. Franco Marini
Palazzo Grossi - Piazza Morlacchi, 23 Perugia
Telefono 075 577 4300
PEC: comune.perugia@postacert.umbria.it
Apertura al pubblico: da Lunedì e Venerdì 09:30–13:00 il Mercoledì orario 15:30-17:00
Regione Umbria
Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale
Palazzo Gazzoli, Via del Teatro romano 16 - Terni
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
che cosa è la valutazione ambientale strategica (VAS)?
La VAS è uno strumento di analisi preventiva degli effetti derivanti dall’attuazione di determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ed è stato introdotto dalla Direttiva 2001/42/CE. La VAS mira a garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e a promuovere la partecipazione attiva delle Amministrazioni e delle comunità locali ai processi decisionali. La VAS facilita la concertazione con Regioni, Enti Locali e cittadini per promuovere uno sviluppo sostenibile.
In Italia la Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.Lgs. 152 del 3/4/2006e s.m.i. “Testo unico Ambientale Norme e norme complementari”
I piani attuativi sono soggetti a VAS?
Sono da sottoporre a VAS i piani attuativi dei piani urbanistici comunali che non sono stati sottoposti a VAS.
Quando i Piani attuativi non sono da sottoporre a VAS?
- i piani attuativi dei piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS
- i piani attuativi conformi ai relativi piani urbanistici comunali non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa.
Il procedimento di VAS viene reso pubblico?
Si, tutto il procedimento viene reso pubblico anche attraverso la pubblicazione sul sito della Home Page Ambiente e consultabile.
La decisione finale e la documentazione oggetto di istruttoria consultabili?
Si, il parere motivato e le misure adottate per il monitoraggio sono consultabili nell’apposita sezione Valutazioni Ambientali
Quanto dura il procedimento?
La procedura - definita all’art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. - ha una durata complessiva di 90 giorni.