UTILIZZAZIONI AGRONOMICHE

Gestione degli effluenti di allevamento

Il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. n. 152/2006- definisce l’utilizzazione agronomica come la gestione di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute.

Quadro normativo

D.Lgs. n. 152/06 – Art. 112

D.M. 07/04/2006
Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2005, n. 2052.
Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2006, n. 1423.
Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari»

Deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 2006, n. 1492.
Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura»

Ufficio Competente

Area Governo del Territorio e Smart City
Strada S. Lucia, 2 Pian di Massiano-Perugia
Telefono 075577-4345
Referente: Caterina Carbone 

Responsabile del procedimento: Ing. Gabriele De Micheli
PEC: comune.perugia@postacert.umbria.it
Apertura al pubblico: da Lunedì e Venerdì 10,00–13,00 – Lunedì e Mercoledì 15,00-17,00

 

Titoli abilitativi

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto.

 

Tempistica

La comunicazione deve essere effettuata 30 giorni prima al sindaco del Comune in cui verrà effettuato lo spandimento.