TERRE E ROCCE DA SCAVO

Materiali da scavo

Le terre e le rocce risultanti da operazioni di scavo sono oggetto di specifica normativa che definisce le procedure e le azioni atte ad assicurare un'ampia possibilità di recupero e, comunque, un corretto smaltimento.

Si tratta, in generale, di materiali derivanti dalla realizzazione di opere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- gli scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee),
- le perforazioni, le trivellazioni, la realizzazione di palificazioni,
- le opere infrastrutturali (gallerie, dighe, strade),
- la rimozione ed il livellamento di terreni;
- gli scavi per il ripristino della sezione idraulica o, comunque, effettuati in alveo, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua.
Le terre e rocce scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti, e qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, pietrisco tolto d’opera, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.

Con esclusione dei cantieri sottoposti a V.I.A. o A.I.A, prima della movimentazione dei materiali da scavo è necessario inviare la Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà, relativa all’utilizzo dei materiali da scavo, all’A.R.P.A. ed al Comune.
Per opere sottoposte a V.I.A. o A.I.A. occorre presentare il Piano di Utilizzo dei materiali da scavo.
In tutti i casi nei quali non si seguano le procedure di cui sopra i materiali scavati sono rifiuti e devono essere smaltiti o recuperati come tali.

 

 

 

 

Ufficio Competente

Area Governo del Territorio e Smart City
Strada S. Lucia, 2 Pian di Massiano-Perugia
Telefono 075 4345
Referenti: Caterina Carbone 
Responsabile del procedimento: Ing. Gabriele De Micheli
PEC: comune.perugia@postacert.umbria.it
Apertura al pubblico: da Lunedì e Venerdì 09:30–13:00 il Mercoledì orario 15:30-17:00

Enti coinvolti

ARPA UMBRIA

– Sezione territoriale di Perugia
Via Pievaiola 207/B-3 -  Loc. S.Sisto
06132 Perugia (Palazzina ex Uffici Nestlè)
Tel. 075/515961 Fax 075/51596399
e.mail: arpa@arpa.umbria.it
Indirizzo internet: http://www.arpa.umbria.it/

Quadro normativo

Normativa Nazionale

D.M. 05/02/1998 – Test di cessione;

D.lgs. 152/2006 : artt. 183,184/ter (rifiuti) - art. 184 bis (riutilizzo su altro sito) - art. 185 (riutilizzo in sito);

D.M. 161/2012 – art. 1 (definizioni generali) – tutto il decreto (opere sottoposte a V.I.A. o A.I.A.)

L. 98/2013 – art. 41 (riutilizzo in sito); art. 41 bis (riutilizzo su altro sito)

tempistica

La movimentazione può avvenire dopo la presentazione della suddetta Dichiarazione all’A.R.P.A. ed in Comune
Nei casi di Piano di Utilizzo (V.I.A. o A.I.A) lo stesso deve essere approvato o respinto entro 90 gg. dalla data di presentazione salvo integrazioni.

Il materiale può essere riutilizzato entro i termini previsti per l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato

FAQ - Domande Frequenti

 

1) Quali sono i materiali da scavo?
Sono  "materiali da scavo": il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:
? scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
? perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
? opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
? rimozione e livellamento di opere in terra;
? materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini.
I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, fino ad un massimo del 20%;

2) Quando è necessario fare le analisi della terra da scavare?
Non esiste un obbligo generalizzato in tal senso, tuttavia il dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto di quanto dichiarato, anche al fine della dimostrazione in fase di eventuali controlli;

3) Quando deve essere fatta la dichiarazione?
La dichiarazione prevista dalla L. 98/2013 deve essere fatta nel caso di riutilizzo dei materiali da scavo in altro sito già autorizzato al ricevimento degli stessi. Tale procedura non è tuttavia valida se il sito di produzione delle terre e rocce da scavo è un’opera soggetta ad A.I.A. o V.I.A.;

4) A chi deve essere inviata la dichiarazione?
All’A.R.P.A. e ai Comuni in cui si trovano i siti di produzione e di utilizzo;

5) Quale modello deve essere utilizzato per la dichiarazione?
Non esiste un modello specifico ma possono essere utilizzati i modelli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché rispettino quanto previsto dall’art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013, e dal DPR 445/2000. In rete sono disponibili alcuni modelli predisposti da varie A.R.P.A. (es. A.R.P.A. Piemonte);

6) La dichiarazione richiede un’approvazione?
No; non si tratta di una richiesta di autorizzazione, ma di una attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla norma sotto la responsabilità del dichiarante;

7) Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?
Sì; il comma 1 dell’art. 41bis parla di materiali di scavo “prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti”, e il comma 2 dell’art. 41bis afferma che “le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria”. È necessario dare atto di tali autorizzazioni nella dichiarazione;

8) Il sito di destinazione deve essere stato preventivamente autorizzato al ricevimento delle terre?
Sì;

9) La dichiarazione va presentata anche nel caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione?
No, il riutilizzo nello stesso sito rientra tra le esclusioni dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del d. lgs. 152/06 e s.m.i..
Risulta però importante tenere presenti, ai fini dell’applicazione di questo articolo, le modifiche introdotte dalla legge 98/2013; in particolare, in presenza di materiali di riporto, vi è l’obbligo di effettuare il test di cessione di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i.;

10) Quando possono iniziare i lavori di movimentazione delle terre e rocce da scavo?
Immediatamente dopo l’invio della dichiarazione stessa in modo da garantire la tracciabilità del materiale scavato;

11) Quali sono i tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo?
I tempi previsti per l’utilizzo non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Possono essere anche previsti dei siti di deposito intermedio;

12) La modifica delle condizioni e dei requisiti dichiarati deve essere segnalata?
Sì; secondo il comma 2 dell’art. 41bis della L.98/2013, la modifica delle condizioni e dei requisiti deve essere segnalata entro 30 giorni agli stessi enti ai quali è stata inviata la dichiarazione originaria;

13) Quale documentazione è necessaria per il trasporto del materiale di scavo?
Come prevede il comma 4 dell’art. 41-bis "l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del D. Lgs. 286/2005 e s.m.i."'.

14) L’ultimazione delle operazioni di utilizzo deve essere segnalata?
Sì, ai sensi del comma 3 dell’art. 41bis deve essere segnalata alle autorità territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. È opportuno che la dichiarazione sia inviata non appena ultimato il riutilizzo;

15) Quali adempimenti sono necessari in caso di opera sottoposta ad A.I.A. o V.I.A.?
Per opere sottoposte a V.I.A. o A.I.A. non si può presentare la dichiarazione di cui alla L.98/2013, ma occorre l’approvazione del Piano di Utilizzo dei materiali da scavo ai sensi del D.M. 161/2012;

16) Cosa succede se non si rispettano le procedure previste dalle normative sulle terre e rocce da scavo?
In tutti i casi nei quali non ricorrano i requisiti sopra descritti o non vengano rispettate le procedure previste, i materiali scavati sono rifiuti e devono essere smaltiti o recuperati come tali;

17) Qual è la normativa di riferimento?
La normativa di riferimento è la seguente:
D.M. 05/02/1998 – Test di cessione;
D.lgs. 152/2006 - artt. 183,184/ter (rifiuti) - art. 184 bis (riutilizzo su altro sito) - art. 185 (riutilizzo in sito);
D.M. 161/2012 – art. 1 (definizioni generali) – tutto il decreto (opere sottoposte a V.I.A. o A.I.A.);
L. 98/2013 – art. 41 (riutilizzo in sito); art. 41 bis (riutilizzo su altro sito).
E’ in discussione presso le competenti sedi istituzionali una bozza di regolamento di riordino dell’intera disciplina.