La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi
la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/06 e.s.m.i., gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;
Viene effettuata altresì una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alla Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II del D.Lgs. n. 152/06 che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato IV del D.Lgs. n. 152/06;
per l’individuazione di tali progetti è stato altresì emanato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015 (“Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA”) con il quale sono stati integrati i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie (es superficie, capacità produttiva, potenza) che determinano l’assoggettabilità a VIA dei relativi progetti.
L’applicazione di tali criteri comporta una riduzione percentuale delle soglie dimensionali con conseguente estensione dei progetti sottoposti a VIA
Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.
• Soggetto Proponente
• Autorità Competente
-Regione/i, Provincia/e, Comune/i il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione (art.23, comma 3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.). Tali soggetti sono informati dell'avvio della procedura e dispongono altresì della documentazione tecnica a corredo dell'istanza. Devono pertanto essere considerati, ai fini della trasmissione dell'istanza e della relativa documentazione, oltre ai territori corrispondenti con la localizzazione geografica del progetto e delle eventuali opere connesse, quelli che possono essere interessati dai potenziali impatti ambientali determinati dall'attuazione del progetto, sia in fase di cantiere che di esercizio, che si esplicano in area vasta (es. emissioni in atmosfera, approvvigionamento/smaltimento rifiuti, acqua, energia, paesaggio, ecc.).
-Altre Amministrazioni/Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale qualora siano necessari per la realizzazione del progetto o per l'esercizio dell'opera e specificatamente previsti dalle relative norme di settore (art. 23, comma 2 del . D.Lgs.152/2006 e s.m.i.).
-Soprintendenze per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e Soprintendenze Archeologiche territorialmente competenti;
-Enti Parco ed altri soggetti gestori di aree naturali a vario titolo protette;
-Capitanerie di Porto (progetti in aree marine costiere e/o in mare aperto);
-Autorità di bacino (nazionali, interregionali, regionali);
-Consorzi di Bonifica;
• Pubblico, che è informato dell'avvio della procedura e può consultare la documentazione tecnica a corredo dell'istanza sia sul sito per le Valutazioni Ambientali VIA del Ministero dell'Ambiente sia presso le altre Amministrazioni presso le quali è stata depositata la documentazione. Chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi.
Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale
Piazza Partigiani, 1 - 06124 Perugia
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
Sezione Valutazione Impatto Ambientale
Piazza Partigiani, 1 - 06124 Perugia
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
In materia di Valutazione Ambientale i primi provvedimenti normativi assunti dalla Commissione Europea sono:
- la Direttiva 2011/92/UE e modificata dalla nuova Direttiva 2014/52/UE
L’Italia, , in attuazione e recepimento delle suddette direttive, ha emanato:
- DPCM 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6,legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377).
-DPCM 27 dicembre 1988 e DPCM 10 agosto 1988, n.377 sono stati successivamente modificati ed aggiornati con i Dpr 27 aprile 1992, Dpr 12 aprile 1996, n. 354, Dpr 11 febbraio 1998 e Dpr 2settembre 1999, n. 348.
La Regione Umbria
-L.R. 16/02/2010, n. 12. "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
-Delib.G.R. 26/07/2011, n. 861. Integrata dalla D.G.R 1100 del 01/09/2014
-L.R 1/2015 Titolo VII Capo III (VIA) art. 239, 255
Servizio Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale
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direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
Sezione Valutazione Impatto Ambientale
Piazza Partigiani, 1 - 06124 Perugia
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In materia di Valutazione Ambientale i primi provvedimenti normativi assunti dalla Commissione Europea sono:
- la Direttiva 2011/92/UE e modificata dalla nuova Direttiva 2014/52/UE
L’Italia, , in attuazione e recepimento delle suddette direttive, ha emanato:
- DPCM 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6,legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377).
-DPCM 27 dicembre 1988 e DPCM 10 agosto 1988, n.377 sono stati successivamente modificati ed aggiornati con i Dpr 27 aprile 1992, Dpr 12 aprile 1996, n. 354, Dpr 11 febbraio 1998 e Dpr 2settembre 1999, n. 348.
La Regione Umbria
-L.R. 16/02/2010, n. 12. "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
-Delib.G.R. 26/07/2011, n. 861. Integrata dalla D.G.R 1100 del 01/09/2014
-L.R 1/2015 Titolo VII Capo III (VIA) art. 239, 255
Il processo di VIA sarà impostato secondo le seguente fasi:
-Predisposizione della documentazione tecnica da allegare all'istanza (progetto preliminare, studio preliminare ambientale).
-Trasmissione dell'istanza con la documentazione amministrativa e tecnica completa all’Autorità Competente, per l’avvio della procedura di verifica.
-Pubblicità della procedura, verifica amministrativa ed istruttoria tecnica a carico dell’Autorità Competente.
-Decisione ed Emanazione del provvedimento, pubblicità degli esiti della procedura
-Monitoraggio e controllo
Osservazioni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito Web dell’Autorità Competente 45gg
Verifica del progetto per gli effetti negativi e significativi sull’ambiente 45gg
Emissione del parere motivato dell’Autorità Competente dalla pubblicazione 90gg
Cosa si intende per Impatto Ambientale?
Per Impatto Ambientale si intende: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente inteso come sistema di relazioni fra i diversi fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonchè eventuali malfunzionamenti. (art 5 comma 1 d.lgs 152/2006)
Quale è la normativa Regionale che disciplina La VIA?
Nella Regione Umbria la procedura di VIA è attualmente disciplinata dalla Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni", in vigore dall'11 marzo 2010. (Suppl. ord. n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 9 del 24 febbraio 2010).
Chi è l'Autorità Competente in materia di VIA?
L'autorità competente per l'espletamento delle procedure di VIA è individuata dall'art. 7 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i anche in base alla rilevanza del progetto da realizzare.
Ai sensi dell'Allegato III-IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i; la procedura di VIA fa capo alle Regioni. Nella regione Umbira al Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale - Sezione Valutazione Impatto Ambientale.
Come essere informati e partecipare alle valutazioni ambientali (VIA)?
La legge prevede che tutti i soggetti interessati (individuati con il termine chiunque) possono partecipare alle procedure di valutazione ambientale esprimendo le loro osservazioni ed istanze, con le modalità stabilite dalla legge. L'informazione e la partecipazione sono garantite tramite:
•l'avviso sui quotidiani a diffusione nazionale/regionale (VIA) o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (verifica di assoggettabilità a VIA) dell'avvio della procedura e dei luoghi dove è possibile consultare la documentazione amministrativa e tecnica; nell'avviso è possibile individuare le principali caratteristiche del progetto nonché i luoghi ove consultare la documentazione, i tempi e le modalità con cui presentare eventuali osservazioni, contributi, pareri, memorie, ecc