L'attività di bonifica dei siti contaminati è una materia di grande attualità.
A Perugia, come in altre città, a seguito del processo progressivo e costante di de-industrializzazione l'attività di bonifica ha assunto importanza crescente, nell'ambito dei progetti di trasformazione e riqualificazione urbana.
Quando a seguito di un evento, che risulti potenzialmente in grado di contaminare un sito, oppure all'atto di individuazione di contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione si può parlare di procedure operative ed amministrative per un sito inquinato.
La normativa (D.Lgs 152/2006 – Testo unico ambientale) prevede l'attivazione di uno specifico iter amministrativo, di cui è consultabile uno schema a scopo esemplificativo nella sezione "Documenti" a destra di questa pagina.
Con il termine "sito contaminato" ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche naturali dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee, che comporta un superamento delle concentrazioni dei parametri stabiliti dalla normativa.
Il Comune di Perugia, oltre a portare a termine i procedimenti già avviati prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 (precedenti al 27 aprile 2006), svolge un'attività di supporto ai procedimenti di bonifica di competenza Regionale.
Alla base dell'attività di bonifica, che spesso preordina tempi lunghi e procedure complesse, sta l'analisi di rischio sanitaria, sia per quanto concerne i suoli che le acque sotterranee: le alte concentrazioni di sostanze contaminanti, quando superano i valori massimi ammissibili, comportano la necessità della bonifica
Messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburante
In data 12 febbraio 2015 è uscito il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 31, un Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il Decreto Ministeriale, oltre a definire tempi procedurali in parte diversi dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, sostanzialmente regolamenta quanto già previsto dall'Appendice V ai "Criteri metodologici per l'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" di ISPRA.
Area Governo del Territorio e Smart City
Strada S.Lucia, 2 Pian di Massiano-Perugia
Referenti: Geom. Mirco Rinaldi
Telefono 075 577 4370
Responsabile del procedimento: Ing. Gabriele De Micheli
PEC: comune.perugia@postacert.umbria.it
Apertura al pubblico: da Lunedì e Venerdì 10:00–13:00 e il Lunedì e il Mercoledì orario 15:00-17:00
REGIONE UMBRIA
Sezione Aree inquinate e siti da bonificare
Centro Multimediale Piazzale A. Bosco 3/A Terni
Tel. 0744 484 236
Fax 0744 484 255
PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
Indirizzo internet: http://www.regione.umbria.it/ambiente/bonifica-dei-siti-inquinati1
ARPA – Sezione territoriale di Terni
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32 05100 Terni
Tel. 0744/47961 Fax 0744/4796699
e.mail: arpa@arpa.umbria.it / dipartimento.tr@arpa.umbria.it
Indirizzo internet: http://www.arpa.umbria.it/
Normativa nazionale
D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06 recante norme in materia ambientale".
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Codice dell'ambiente".
D.M. Ambiente 12 Febbario 2015, n. 31 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti"
Normativa regionale
Piano regionale per la bonifica della Aree inquinate approvato con D.C.R. 5 Maggio 2009 n. 301.
Linee guida in materia di bonifica di siti inquinati (D.G.R. 1814 del 13.12.2010).
L.R. 13 maggio 2009 , n. 11 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.
Che cosa si intende per sito contaminato?
Con il termine "sito contaminato" ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche naturali dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee, che comporta un superamento delle concentrazioni dei parametri stabiliti dalla normativa. La normativa italiana prevede una specifica procedura ai sensi dell'art. 242 del DLgs 152/06 e smi in caso di possibile contaminazione delle matrici ambientali, al fine di identificare l'entità dell'inquinamento e le azioni correttive.
Qualora venga riscontrato un evento in grado di poter arrecare possibile contaminazione ad un qualsiasi sito, in una prima fase è necessario distinguere tra:
Quali obblighi sussistono relativamente ad un sito contaminato?
Se un sito, a seguito dell'applicazione dell'analisi di rischio, risulta contaminato (CSR < CSC), deve essere sottoposto ad intervento di bonifica.
Il soggetto responsabile nei sei mesi successivi all'approvazione del documento di analisi di rischio sottopone alla Regione il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza (operativa o permanente) e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Quali adempimenti devo svolgere in caso di scoperta di inquinamento?
Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato comunica al Comune, alla Provincia, alla Regione, nonché al Prefetto della Provincia, il quale nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (art. 304 c. 2 del DLgs 152/06 e smi).
Chi deve adempiere agli obblighi previsti in materia di bonifica di un sito contaminato?
Il responsabile dell'inquinamento al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito deve mettere in campo le procedure operative ed amministrative (art. 242 del DLgs 152/06 e smi). Ai sensi dell'art. 245 del DLgs 152/06 e smi le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione o altri soggetti interessati non dovessero attivare quanto disposto al succitato art. 242, provvede il Comune territorialmente competente e, ove questo non lo faccia, la Regione (art. 250 del DLgs 152/06 e smi). Il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare (art. 253 c. 4 del DLgs 152/06 e smi), sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.
In un area, ho rilevato alcuni rifiuti abbandonati. A chi mi devo rivolgere?
La presenza di rifiuti su di un terreno o su una pubblica via è definito come fenomeno di abbandono di rifiuti e prevede la presenza di piccole quantità (mobili, elettrodomestici, materassi, cartone, plastica…ecc)
Quando, invece, le quantità di rifiuti sono maggiori può configurarsi un deposito incontrollato o, ipotesi ancor più grave, una discarica abusiva.
Se si notano rifiuti abbandonati su una via, su un piazzale, ai margini della sede stradale o qualsiasi area pubblica è opportuno segnalare il prima possibile lo stato dei luoghi direttamente all’Area Risorse Ambientali, Smart city e Innovazione del Comune di Perugia.
Tale Area provvederà ad attivare prontamente l’intervento del Gestore evitando così che i fenomeni di abbandono si estendano.