La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo avviene attraverso due categorie di attività: miniere e cave.
Tra le sostanze della prima categoria si trovano i minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, pietre preziose, granati, sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori, gas e altre sostanze.
Alla categoria delle cave appartengono la ricerca e la coltivazione di:
a) torbe;
b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria
A livello statale la disciplina giuridica delle cave e delle miniere è contenuta nel R.D. 29/07/1927, n. 1443, “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.” e con il successivo D.P.R. 09/04/1959, n. 128, sono state introdotte le norme di polizia delle miniere e delle cave per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei terzi.
Nel 1977 con il D.P.R. n. 616 le funzioni amministrative in materia di cave sono state trasferite alle regioni.
Oggi nella regione Umbria la programmazione e l'attività di coltivazione di materiali di cava per il soddisfacimento del fabbisogno regionale sono disciplinate dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, “Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni”.
Le modalità di attuazione di tale legge sono contenute nel Regolamento Regionale 17 febbraio 2005, n. 3, mentre la programmazione della attività in coerenza con il Piano urbanistico territoriale e a salvaguardia dell'ambiente e del territorio, è stata effettuata con l’approvazione del PRAE – Piano Regionale delle attività estrattive (Deliberazione del Consiglio Regionale 9 febbraio 2005, n. 465).
A seguito del riordino delle funzioni delle Province, conclusosi nel 2015 (L.R. 2.4.2015, n. 10), le competenze relative di cui alla L.R. 2/2000 e del R.R. 3/2005 sono esercitate dalla Regione Umbria.
Area Governo del Territorio e Smart City
Strada S. Lucia, 2 Pian di Massiano-Perugia
Referente: Dott.ssa Caterina Carbone tel. 075 577 4345
Responsabile del procedimento: Ing. Gabriele De Micheli
PEC: comune.perugia@postacert.umbria.it
Apertura al pubblico: da Lunedì e Venerdì 10,00–13,00 – Lunedì e Mercoledì 15,00-17,00
Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive
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Con successive modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale n. 2/2000 è stato introdotto l’art. 5bis recante il procedimento di accertamento della disponibilità del giacimento di cava, procedura che precede l’approvazione del progetto (art. 7) e l’autorizzazione alla coltivazione del giacimento (art. 8);
Il suddetto art. 5bis, stabilisce che l’accertamento è effettuato dal Comune competente per territorio attraverso una serie di adempimenti previsti dallo stesso articolo e dal citato regolamento regionale 17 febbraio 2005 n. 3.
In particolare, il Comune esamina la richiesta di accertamento in relazione:
- alla rispondenza della documentazione allegata alle istanze pervenute;
- allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio;
- alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente interessato e alle autorizzazioni rilasciate per l’esercizio delle attività di cava.
Al termine delle suddette procedure, il Comune trasmette alla Provincia la relativa documentazione per la convocazione della Conferenza di copianificazione finalizzata alla definizione della disponibilità del giacimento che si raggiunge solo con il consenso unanime degli Enti partecipanti.
Approvazione del progetto definitivo
A seguito della determinazione della disponibilità del giacimento e in conformità a tale provvedimento, i soggetti interessati all'esercizio dell'attività estrattiva presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza con allegato progetto ai fini dell’approvazione dello stesso.
Per soggetti interessati si intendono le aziende dotate della necessaria capacità tecnica ed economica per realizzare i lavori di estrazione, ricomposizione, lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.
Per l’approvazione del progetto il Comune convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitate le pubbliche amministrazioni competenti a rilasciare pareri, nulla osta, assensi o autorizzazioni.
Autorizzazione alla coltivazione del giacimento
Dopo l'approvazione del progetto definitivo il Comune rilascia l’autorizzazione che ha per oggetto:
a) l'attività di estrazione;
b) la ricomposizione ambientale;
c) i connessi impianti di prima lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava;
d) le strade di cantiere.
L'accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo.
Per l'approvazione del progetto definitivo e il rilascio della successiva autorizzazione alla coltivazione del giacimento possono presentare istanza le aziende dotate della necessaria capacità tecnica ed economica per realizzare i lavori di estrazione, ricomposizione, lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.
Accertamento della disponibilità di giacimenti
Comune 60 giorni – Provincia (ora Regione) 150 giorni
Approvazione del progetto definitivo
80 giorni
Autorizzazione alla coltivazione del giacimento
20 giorni
Con la L.R. n. 2 del 2000, contenente la disciplina regionale in materia di cave, le funzioni di vigilanza in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni dell'autorizzazione e i compiti di polizia mineraria sulle attività di cava, sono state attribuite alle Province.
A seguito del riordino delle funzioni di queste ultime conclusosi nel 2015 (L.R. 2.4.2015, n. 10), le suddette attribuzioni sono esercitate dalla Regione Umbria.
Chiunque esercita attività di coltivazione di sostanze minerali di cava senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione pecuniaria da euro trentamila a euro trecentomila, tenuto conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché del danno ambientale causato. Il trasgressore è tenuto altresì alla ricomposizione ambientale dell'area sulla base delle prescrizioni stabilite dal Comune, il quale in caso di inerzia e previa diffida, si sostituisce in danno.
Le sanzioni di cui sopra si applicano anche nei confronti del cavatore che eserciti attività estrattiva al di fuori dei confini progettuali autorizzati ovvero che proceda all'escavazione in difformità dal progetto approvato, in modo da rendere inattuabile il riambientamento previsto nel progetto medesimo.
In caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro cinquemila e non superiore a euro cinquantamila.
Per il mancato adempimento da parte del titolare dell'autorizzazione o della concessione di obblighi di comunicazione o trasmissione di documenti, attestazioni o altre informazioni previsti dalla presente legge, si applica, previa diffida, una sanzione pecuniaria da euro mille a euro tremila.
L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalla Regione con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati). Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie si applica quanto previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.