IMPIANTI TECNOLOGICI IN EDILIZIA

Risparmio energetico e sicurezza degli impianti in edilizia

RISPARMIO ENERGETICO
La consapevolezza dell'entità del problema ambientale si è diffusa negli ultimi anni in maniera forte anche nell’ambito edilizio in quanto edificare genera impatti sull’ambiente non solo all’atto della costruzione, ma anche lungo tutto il processo, dall’approvvigionamento delle materie prime, alla dismissione dell’edificio e smaltimento delle macerie. Tuttavia anche l’uso dell’edificio stesso, nel garantire condizioni di confort e benessere interno, influisce notevolmente a generare impatto ambientale, pertanto in fase di progettazione occorre scegliere gli elementi strutturali, le componenti tecnologiche e funzionali, i materiali, le rifiniture avendo a cuore un rinnovato rapporto tra l'edilizia e le problematiche ambientali e i cambiamenti climatici, con l'obbiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla riduzione dell'impatto ambientale dell'edilizia, alla riduzione delle emissioni di gas serra, senza rinunciare ad un sempre maggiore comfort termico degli ambienti.
L’energia consumata nell’edilizia residenziale per riscaldare gli ambienti e per l’acqua calda sanitaria rappresenta circa il 30% dei consumi energetici nazionali, e rappresenta circa il 25% delle emissioni totali nazionali di anidride carbonica, una delle cause principali dell’effetto serra e del conseguente innalzamento della temperatura del pianeta.
E’ per questo che realizzare edifici sempre più performanti, sia per quanto riguarda minori dispersioni termiche che sotto il profilo dell’installazione di impianti sempre più performanti tramite anche l’ausilio di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è diventata una priorità sia a livello europeo che a livello nazionale, priorità che ha portato all’emanazione di direttive e leggi.
L’art. 28 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e l’art. 8 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii., prevedono che il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo, presenti in comune, contestualmente con l'inizio dei lavori, il progetto relativo alla rispondenza dell’intervento alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti, con riportate al suo interno tutte le verifiche previste dalla vigente normativa.

SICUREZZA IMPIANTI
Il Decreto Ministeriale n. 37/2008 riordina le disposizioni in materia di attivita' di installazione e progettazione degli impianti all’interno degli edifici, andando ad abrogare e a sostituire parte del testo unico dell'Edilizia (Capo V della Parte II del D.P.R. 380/01) e della legge 46/90.
In particolare il Decreto modifica le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti negli edifici, fissando regole sia per la loro certificazione in sede di installazione e/o modifica (trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria) che per la certificazione di impianti esistenti non realizzati o modificati dopo il 27 marzo 2008, introducendo anche la dichiarazione di rispondenza, redatta da tecnici abilitati.
Gli obblighi di certificazione riguardano tutti gli impianti posti al servizio degli edifici e collocati all'interno di essi (o delle relative pertinenze), indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Sono soggetti all'applicazione del D.M.37/2008 i seguenti impianti installati negli edifici e nelle loro pertinenze:
a) gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
La norma prevede anche l'obbligo del progetto, che nei casi previsti dall'art.5 comma2 deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, mentre negli altri casi, come specificato all'articolo 7 comma 2, è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice ed allegato alla dichiarazione di conformità.

 

PROCEDURA DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Nell'ambito del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Comune di Perugia ha reso disponibile una piattaforma per la presentazione on-line delle pratiche relative agli Impianti Tecnologici in Edilizia.

Questo sistema telematico, al quale si accede autenticandosi con il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), consente a professionisti ed imprese di trasmette on-line le istanze e ogni documento necessario, relativamente alle pratiche di:

  • Richiesta di deposito L.10/91 - D. Lgs 192/2005
  • Richiesta di deposito Impianti D.M. 37/2008
  • Richiesta di deposito dichiarazioni Conformità/Rispondenza D.M. 37/2008 (Deposito Libero)
  • Richiesta di deroga allo Scarico in copertura dei generatori di calore
  • Autocertificazione per la sostituzione di generatori di calore che utilizzano lo scarico a parete esistente

Dal 23 gennaio 2023 la presentazione delle istanze relative alle suddette pratiche potrà essere effettuata esclusivamente attraverso “Lo sportello telematico polifunzionale per il Comune di Perugia" raggiungibile al link https://istanze.comune.perugia.it sezione SUAPE – ATTIVITA’ EDILIZIA.

Per qualsiasi istanza diversa dalle precedenti, la richiesta dovrà avvenire ancora tramite PEC all'indirizzo: impianti@pec.comune.perugia.it

Si precisa inoltre che il deposito delle dichiarazioni di conformità/rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008, relativo alle istanze di Dichiarazione di Agibilità o Dichiarazione tiene luogo dell'Agibilità, dovrà essere effettuato all'interno dell'istanza stessa nell'apposita sezione dedicata in agibilità e non attraverso la “Richiesta di deposito dichiarazioni Conformità/Rispondenza D.M. 37/2008 (Deposito Libero)”.

Deposito comunicazioni ed altre richieste
La trasmissione delle comunicazioni preventive per l’installazione di impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili, di comunicazioni e richieste all’ufficio deve essere effettuata dal tecnico progettista allegando:

  • copia informatica della richiesta firmata dal committente comprensiva degli eventuali allegati, tutto firmato digitalmente dal tecnico;
  • copia informatica di un documento di identità valido del committente.

L’ufficio, a seguito delle verifiche della documentazione da parte del personale preposto, provvederà a trasmettere tutte le comunicazioni (attestati, richieste di integrazione, etc.) esclusivamente a mezzo PEC.

N.B.
A seguito di Deliberazione G.C. n.81 del 19.03.2018 avente come oggetto la “Revisione e adeguamento dei proventi dei servizi a domanda individuale e dei diritti di segreteria in materia edilizio-urbanistica”, per alcuni atti è previsto il pagamento delle spese e/o dei diritti di segreteria
Informazioni

UFFICIO COMPETENTE

Area Governo del Territorio e Smart City
U.O. Ambiente ed Energia 
Palazzo Grossi - Piazza Morlacchi, 23 - 06123 Perugia
Referenti per il pubblico:
Per. Ind. Antonello Bianchi
Tel. 075 577 3006 - Fax  075 5772494
PEC: impianti@pec.comune.perugia.it
email: info.energia@comune.perugia.it

Responsabile del procedimento:
Dott. Ing. Vincenzo Tintori

Apertura al pubblico:
Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 13.00

CONTROLLO IMPIANTI TERMICI

I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione  invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, sono definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 149 del 27/06/2013 

La Regione Umbria, in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 74/2013 ed al fine di garantirne l’uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle  nuove disposizioni per la gestione degli impianti termici, ha emanato la D.G.R. n° 1431 del 05/12/2016 e relativo allegato A

A seguito della scadenza il 05 giugno 2018 dell’affidamento in concessione all’A.T.I. Itambiente S.r.l. – S.E.A. S.r.l. del servizio di verifica e controllo dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, dal 6 Giugno 2018 anche per il Comune di Perugia l'Autorità competente per il controllo e la vigilanza degli impianti termici è la Regione Umbria, 

Per il servizio di verifica e controllo dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici la Regione Umbria si avvale della Provincia di Perugia ed in particolare dell’Agenzia per l'Energia e l'Ambiente.
Regione Umbria - Impianti termici 
AEA - Agenzia per l'Energia e l'Ambiente 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) si applica agli edifici il cui utilizzo prevede la necessità di un sistema di climatizzazione. In particolare l’APE è rilasciato per le categorie di edifici individuate all'art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di sistemi di climatizzazione.

L’APE deve essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 mq. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

L’APE è rilasciato e firmato dai soggetti abilitati indicati dall’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, che provvedono a registrarsi nell'apposita piattaforma della Regione Umbria e a caricare e a trasmettere online tutti gli APE redatti.

L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici. In caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini i libretti di impianto previsti sono allegati all’attestato di prestazione energetica.

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. E' necessario utilizzare il format approvato con Decreto 26 giugno 2015 - Allegato C - tranne nei casi di annunci via internet  e a mezzo stampa.

Nel contratti di compravendita, di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato di prestazione energetica. Copia dell'APE deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

L’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE

Esclusioni dall’obbligo:

Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti casi:

a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 3, c. 3, lett. d) del decreto legislativo);

b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;

c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, c. 3, lett. c) del decreto legislativo);

d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, c. 3, lett. e) del decreto legislativo). L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del decreto legislativo);

e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, (art. 3, c. 3, lett. f) del decreto legislativo);

f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;

g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:

- agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;

- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;

l) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”).

 

QUADRO NORMATIVO

Normativa nazionale

Legge 9 gennaio 1991, n.10 - “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.”

D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192 - “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.”

D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 - "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia."

D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 - "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE."

D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28 - “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”

D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 - "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192."

D.P.R. 16 aprile 2013, n.75 - "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192."

Legge 3 agosto 2013, n.90 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale."

D.Lgs. 4 luglio 2014, n.102 - "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE."

Decreto 10 febbraio 2014 - "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013."

D.M. 26 giugno 2015 - “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.”

D.M. 26 giugno 2015 - “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.”

D.M. 22 gennaio 2008, n.37 - “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”

Normativa regionale

R.R. 29 luglio 2011, n.7“Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.”

D.G.R. n° 961 del 28/7/2014 - "Disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici. Adozione."

L.R. 21 gennaio 2015, n.1"Testo unico governo del territorio e materie correlate".

R.R. 18 febbraio 2015 n.2"Norme regolamentari attuative della legge regionale n.1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)".