RIFIUTI INERTI NEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

Conferimento di scarti da costruzione/demolizione (inerti) alla Stazione ecologica: consentiti da utenze domestiche

 

Il Ministero dell'Ambiente, con una recente nota esplicativa, ha risolto una questione che rischiava di bloccare il conferimento degli scarti da costruzione e demolizione prodotti dalle attività «fai da te», dopo che l'art. 183, comma 1, lettera b-sexies del D.Lgs. 116/2020, di recepimento della direttiva (Ue) 2018/851, ha ridefinito il concetto di «rifiuto urbano» escludendo dal relativo ambito anche i rifiuti «da costruzione e demolizione».

 

La disposizione, secondo l'interpretazione ministeriale, deve leggersi nel senso che la predetta esclusione valga solo per i rifiuti che si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa; ciò in quanto il legislatore europeo ne ammette la gestione nell'ambito del servizio pubblico, solo se prodotti nell'ambito del nucleo familiare.

 

Gli inerti prodotti «in proprio» dai nuclei familiari possono quindi essere conferiti ai centri comunali, purché in piccole quantità, in continuità con le disposizioni del D.M. 8 aprile 2008.

 

Diverso il discorso per gli inerti prodotti presso utenze domestiche, ma derivanti dall'attività di imprese edili artigianali: i rifiuti da costruzione/demolizione prodotti da imprese artigianali non sono rifiuti urbani, ma rifiuti speciali. L'impresa non potrà quindi conferire ai cdr, ma presso gli impianti dedicati.